Ordine degli Avvocati di Treviso

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Dari relativi ai controlli


Dati relativi ai controlli

In questa sezione della macro area “Amministrazione trasparente” sono pubblicati i dati relativi ai rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio.


Si riportano di seguito le norme della  Legge Professionale Forense (legge 31.12.2012 n. 247) relative ai controlli sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine:

Art. 31 Il collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Art. 33 Scioglimento del consiglio
Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Art. 35 Compiti e prerogative
Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Alla data del 30.06.2022  il Consiglio dell’Ordine non è stato oggetto di alcun rilievo da parte degli organi di controllo interno ed esterno