Regolamento CNF ed allegati
Si riportano di seguito i link al Regolamento CNF per la formazione permanente e relativi documenti esplicativi.
Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 in vigore dal 01 gennaio 2015
Mappa formazione
Relazione formazione
Delibera COA 21.03.2016
SEDUTA DEL 21/03/2016 ORE 15.00
Sono presenti: Avv. Massimo Sonego - Presidente -, Avv. Antonio Guarnieri - Cons. Segretario -, Avv. Paolo Barolo - Cons. Tesoriere -, Avv. Francesco Aliprandi, Avv. Mauro Bosco, Avv. Lucia Cescato, Avv. Massimo Colucci, Avv. Moreno Del Col, Avv. Andrea Gritti, Avv. Paolo Maran, Avv. Cristina Piccoli, Avv. Mariacristina Sacchini, Avv. Francesco Tartini. Assenti giustificati: Avv. Cristina Trotta, Avv. Silvia Biscaro; alle ore 15,30 lasciano la seduta gli Avv.ti Cristina Piccoli e Francesco Aliprandi e alle 15.40 entra l’Avv. Silvia Biscaro.
QUESTIONI DEONTOLOGICHE
Il COA, udite le relazioni del Referente della Commissione Formazione, Avv. Sacchini, e del Consigliere Segretario,
osserva
a) In tema di conseguimento dei crediti formativi prescritti
- che l’assolvimento dell’obbligo formativo è previsto dall’art. 11 della legge 31.12.2012 n. 247 e dell’art. 15 CD (L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.);
- che la violazione dell’obbligo formativo è sanzionata dall’art.70, comma 6, CD (L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi);
b) In tema di iscrizione e cancellazione agli eventi formativi
- che accade con notevole frequenza che alcuni avvocati che intendono partecipare a convegni gratuiti organizzati dal COA o dalle Associazioni Forensi col contributo economico del COA, dopo essersi iscritti, poi non partecipino, senza peraltro provvedere a cancellarsi con il dovuto anticipo;
- che tale condotta, in caso di esaurimento dei posti disponibili, preclude ad altri di partecipare a quegli stessi eventi formativi, con ciò comportando un danno a chi rimane ingiustamente escluso ed un evidente sperpero di denaro pubblico, considerati i costi per l’affitto delle sale e per il rimborso spese dovuto ai relatori esterni;
c) In tema di durata degli eventi formativi
- che l’indicazione dell’orario degli eventi formativi è indicativa e non tassativa, sicché gli eventi formativi cominciano con l’apertura dei lavori e terminano alla fine delle relazioni, anche se queste sforano l’orario di chiusura dei lavori indicato nel programma;
- che i crediti attribuiti per la partecipazione ai singoli eventi non sono frazionabili;
d) In tema di inserimento dei crediti formativi conseguiti in eventi accreditati da altri Enti
- che non è facoltà degli avvocati indicare i crediti maturati per la partecipazione o lo svolgimento di attività formative non accreditate dal COA o da altri Enti autorizzati ai sensi del Regolamento CNF 6/2014;
considerato
- che le condotte sopra descritte, se episodiche, ben possono essere ricondotte a sviste incolpevoli o contrattempi non prevedibili, ma ove siano reiterate, se non addirittura sistematiche, sono sintomo di grave trascuratezza ed in quanto tali fonte di responsabilità disciplinare;
delibera
1) di segnalare al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina i comportamenti contrari ai doveri disciplinari connotati da grave trascuratezza;
2) di non riconoscere i crediti formativi a chi si allontana dagli eventi prima della conclusione delle relazioni;
3) di autorizzare gli iscritti ad inserire autonomamente in Riconosco esclusivamente i crediti attribuiti dagli Enti accreditati diversi dal COA di Treviso, riservando a se stesso ogni altra quantificazione ed attribuzione;
Dà mandato al Segretario di curare la pubblicazione sul sito.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Avv. Antonio Guarnieri) (Avv. Massimo Sonego)
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