Come noto l'art. 13, comma 9°, della legge n. 247/2012 ha confermato il potere del Consiglio dell'Ordine di opinare le parcelle, con ciò fugando i dubbi sorti a seguito del emanazione del DL 24.01.2012 n. 1.
Con delibera del 18.01.2016, il COA ha aggiornato le istruzioni per la presentazione delle istanze di opinamento delle parcelle, che sono applicabili sia con riferimento a domande di opinamento in base alle abrogate tariffe ministeriali (ancora applicabili agli incarichi esauriti prima del 23.08.2012), sia a quelle formulate sulla base dei parametri ministeriali del 2012 e 2014.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle istruzioni, indispensabile per il corretto svolgimento del procedimento di opinamento, ricordando a tutti che il personale di segreteria del COA è tenuto a non ricevere le istanze non conformi alle istruzioni.
Si ricorda altresì che il COA ha deliberato di adeguarsi alla sentenza del T.A.R. Veneto Sez. I, 13.02.2014 n. 183 in base alla quale il soggetto debitore per il pagamento della parcella assume la qualifica di controinteressato ai sensi dell’art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241e deve pertanto essere notizato dell'apertura del procedimento e della facoltà di presentare osservazioni scritte. Si veda sul punto la Circolare n. 13/2014
Da ultimo si riporta il contenuto dell’art. 13, comma 9, della legge 31.12.2012 n.247, che prevede la possibilità di richiedere al COA di esperire un tentativo di conciliazione in caso di controversie tra avvocato e cliente in ordine al pagamento delle competenze di quest’ultimo:
“In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”.
Sul punto si veda anche la Circolare n. 16/2015 del COA, in merito alla efficacia esecutiva dei verbali di conciliazione con esito positivo.
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